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Pubblicato il 25/06/2014

AGENZIE DI VIAGGIO: IL RIMBORSO DEVE ESSERE TOTALE IN CASO DI ABBANDONO DEL CLIENTE PER SCONSIGLIO DELLA FARNESINA



MILANO – Agenzia di Viaggi condannata a rimborsare anche i diritti di agenzia in presenza di cancellazione da parte del cliente per cause di forza maggiore

Un consumatore, il 10 agosto scorso, aveva prenotato per sé e la propria famiglia, composta di due adulti e due bambini, presso un’agenzia di viaggi di Seriate, un pacchetto turistico, organizzato dal tour operator Going Srl di Milano, con destinazione Sharm El Sheik, pagando un conto totale di 2.515 euro. Pochi giorni dopo, a seguito dei disordini che hanno investito l’Egitto, dal Ministero degli Esteri si invitavano tutti i turisti a non intraprendere viaggi per le località egiziane. «Nei giorni seguenti – racconta
Eddy Locati, segretario generale di Adiconsum Bergamo -, all’interessato veniva rimborsata la somma versata, dalla quale però venivano trattenuti 441 euro quale quota di iscrizione e gestione pratica. Questa prassi è stata attuata da quasi tutti i tour operator e molti sono stati i consumatori che si sono rivolti a noi. Nonostante le nostre richieste per avere il rimborso totale di quanto versato, i vari tour operator hanno ribadito tale linea. Ecco perché siamo stati costretti ad aprire una vertenza pilota con la Going Srl. di Milano, richiamando le norme del Codice del Consumo, che in casi analoghi prevedono il totale rimborso di quanto pagato». Con la sentenza del 9 giugno scorso, il giudice ha pienamente accolto le richieste di Adiconsum: la Going Srl dovrà rimborsare i 441 euro. Più interessi e spese legali.

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