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Pubblicato il 13/01/2017

IN VIGORE LA LEGGE CHE REGOLAMENTA LE MISSIONI MILITARI

Il 31 dicembre scorso è entrata in vigore la Legge quadro sulle missioni militari all’estero, già stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale fin dal 1° agosto, ma ne era stata rimandata l’attuazione a fine anno, tranne che per la disposizione all’integrazione del Copasir, cioè dell’organismo di controllo sulle attività dei servizi segreti.

L’Italia si è così dotata di una legge organica dello Stato per l’invio di contingenti militari all’estero che dovrebbe azzerare le contraddizioni di incostituzionalità sul ricorso alle armi per interventi pacificatorii internazionali.
La sintesi della Legge:
1) Le missioni militari all’estero, sia di peace-keeping che di peace-emforcement, sono in primo luogo quelle con il mandato delle Nazioni Unite ed ora anche quelle istituite nell’ambito delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, comprese quelle dell’Unione Europea;

2) Il provvedimento coprirà le missioni formate per partecipare a coalizioni create su una crisi specifica, sulla base di decisioni dei paesi che vi aderiscono. Stesso criterio è valido per le missioni “finalizzate ad eccezionali interventi umanitari”.

3) La Legge autorizza anche l’invio di militari fuori dal territorio nazionale in ottemperanza di obblighi di alleanze, o in base ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari, purché l’impiego avvenga nel rispetto della legalità internazionale e delle disposizioni e finalità costituzionali

E’ dalla partecipazione alla prima Guerra del Golfo (1991) che si si poneva il problema di conformare la legislazione italiana per gli interventi necessari alla risoluzione delle controversie internazionali: operazione di polizia internazionale, intervento a difesa di popolazioni inermi, protezione di civili, difesa preventiva etc.

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