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Pubblicato il 07/08/2017

LA LEGGE CONTRO IL CITTADINO PERBENE: PROCESSI PER DETENZIONE DI DUE CARTUCCE DI CALIBRO 9 PARABELLUM “DA GUERRA”

PARMA- Siamo a conoscenza della sentenza di Cassazione che riguarda la “illegale detenzione” e “trasporto in luogo pubblico” due ( DUE) cartucce per il caricamento di pistola Beretta calibro 9 parabellum. Il malcapitato cittadino è un Luogotenente dei Carabinieri, in servizio presso un Reparto Operativo, che ha dovuto difendersi come un delinquente.
Non possiamo riportare tutti i temini della causa, quindi ci concentreremo solo sulla parte riguardante il fatto che nella sua auto civile, quando era fuori servizio, erano stati rinvenuti i due proiettiliì.

IL DIFENSORE
1) I proiettili calibro 9×19 parabellum devono essere qualificati come munizionamento di arma comune da sparo, essendo chiara la deliberazione del Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia dell’01.03.2013 da cui si deduce che la pistola calibro 9×19 parabellum non è commercializzabile in Italia per i soli privati solo in quanto si tratta di arma in dotazione alle Forze Armate e Forze dell’Ordine e non per le sue caratteristiche intrinseche (la conseguenza di questa tesi è che il ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 166 c.p.m.p. ( clicca) visti i due proiettili in più nella dotazione ordinaria, reato per il quale era stato deferito anche alla giustizia militare e dal quale risultava prosciolto con sentenza definitiva);

2) la corretta qualificazione come proiettili di arma comune da sparo permette di ritenere come il caricatore non possa essere considerato parte dell’arma ma suo accessorio, con la conseguenza che la sua detenzione non può essere considerata reato (alla luce del d. lgs. 204/2010 che ha eliminato la parola caricatore dall’elenco delle parti di arma, rendendo così possibile la libera detenzione ed il porto in luogo pubblico dello stesso).

LA CASSAZIONE
1) Sul motivo 1, la giurisprudenza anche se solo recentemente ritiene arma comune da sparo la pistola semiautomatica Beretta cal. 9×9 parabellum e, quindi, il relativo munizionamento come munizionamento per arma comune da sparo.
Il cambiamento di prospettiva deriva dal fatto che il criterio della spiccata potenzialità offensiva (che caratterizza la definizione normativa di arma da guerra e delle munizioni destinate al loro caricamento) è stato contraddetto dalla qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9×21, liberamente commerciabile nel mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco con caratteristiche identiche a quelle del modello 9×19, rispetto al quale l’unica differenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce calibro 9×21 IMI, dotate di bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo non inferiore a quella della cartuccia 9×19 parabellum.

Inoltre l’esclusione del criterio di letalità maggiore ,tipico del munizionamento per armi da guerra, è confermata dal fatto che in commercio nel mercato italiano si trovano munizioni per arma comune da sparo dotate di una superiore capacità di offesa alla persona (es: calibro 357 magnum 9×33 mm R) liberamente detenibili da privati ovviamente nel rispetto della normativa di P.S

Inoltre, per il fatto che armi lunghe da fuoco camerate per lo stesso calibro 9×19 parabellum (es: carabina Thureon Defense di fabbricazione statunitense) hanno ottenuto dal Banco nazionale di Prova di Gardone Valtrompia la certificazione di armi comuni da sparo importabili e commerciabili in Italia.

LA SENTENZA
La conclusione, per cui chiamare ” arma da guerra” la semiautomatica che può far uso di proiettili 9×19 parabellum non sussiste, in quanto il modello in questione è stato denominato arma da sparo di tipo semplice. Lo conferma anche l’articolo 1 della legge 110/75 (che definisce la armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da guerra). Il successivo articolo 2, definisce le armi e munizioni comuni da sparo prevedendo, al comma 2, il divieto di fabbricazione, introduzione e vendita del relativo modello di arma corta da fuoco salvo che siano destinate alle forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione.
Se mancasse questo divieto, quelle stesse armi sarebbero commerciabili nello Stato secondo la disciplina delle armi comuni da sparo, posto che se si trattasse di armi da guerra ex art. 1 sarebbe inibita l’importazione e la vendita ai privati dalla relativa qualità, senza la necessità di stabilire un apposito divieto.

Il divieto assoluto stabilito dalla normativa nazionale di acquistare, detenere e portare, con le debite autorizzazioni, il modello di pistola calibro 9 parabellum è funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e di polizia.

La disciplina assolve così alla funzione non di tutelare la sicurezza pubblica ma di permettere la riferibilità (o meno) all’azione delle forze armate o di polizia in caso di sparo o conflitto a fuoco.
La destinazione, per quanto esclusiva, all’armamento delle forze armate non può assumere (nel caso della semiautomatica cal. 9 parabellum) alcun ruolo decisivo per classificarla come arma da guerra.
Il tutto senza dimenticare che il Banco Nazionale di Prova, prima ricordato, ha la competenza per legge di verificare, per ogni arma prodotta, importata e commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo.

Quindi il Carabiniere è stato assolto dall’accusa di avere detenuto munizionamento da guerra.

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