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Pubblicato il 14/09/2018

PORTO D’ARMI AI MILITARI: LE NORME DELLO STATO MAGGIORE DIFESA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ispettorato Generale della Sanità Militare
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OGGETTO: Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n.104. Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Indicazioni operative tecnico-sanitarie.
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1. In data 8 settembre u.s. è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.209, il Decreto Legislativo in oggetto, che recepisce la direttiva europea in titolo. Il suddetto Decreto, all’art.12, comma 3, recita: “ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di armi, l’accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio”.
2. In relazione a quanto precede, questo Ispettorato richiama tutti i medici militari alla scrupolosa osservanza di quanto disposto dal Decreto 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità riguardo ai requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni al porto d’armi, affinché le certificazioni rilasciate per tale finalità siano sempre redatte secondo gli inderogabili dettami di scienza e coscienza, prescrivendo tutti gli ulteriori specifici accertamenti che si riterranno necessari. In considerazione dell’elevato valore medico-legale ad esse connesso, si suggerisce inoltre di conservare, per la durata della validità dell’autorizzazione discendente:
 copia della certificazione rilasciata;
 il certificato anamnestico preliminare di cui all’allegato 1 del citato D.M. Sanità;
 l’eventuale documentazione sanitaria richiesta a supporto;
attuando tutte le procedure necessarie al rispetto delle norme inerenti il trattamento dei dati personali. M_D SSMD REG2018 0138663 12-09-2018

3. In analogia ai criteri ed alle procedure già stabilite dalla direttiva di Difesa in riferimento, per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma della validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli, occorre distinguere due diverse modalità di espletamento dell’attività certificativa in argomento:
a. in ambito rapporto di impiego con l’amministrazione militare, secondo gli articoli 200 e 201 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) che disciplinano le visite medico-legali effettuate all’interno delle strutture sanitarie militari;
b. in ambito libera professione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 200, 209 e 210 del COM. In tale contesto, fermo restando le disposizioni generali, in quanto compatibili, indicate alla lettera B. della direttiva in riferimento, così come modificata dalla lettera a seguito, nelle more di eventuali disposizioni attuative da parte del competente dicastero dell’Interno, le certificazioni in argomento, rilasciate a seguito di visita medica eseguita in studi medici adeguatamente attrezzati allo scopo, dovranno essere redatte secondo il modello previsto dall’allegato 2 dello stesso D.M.. Detti certificati dovranno riportare i dati identificativi del medico militare attraverso timbri con le medesime caratteristiche previste dalla citata direttiva.
4. In considerazione che, per l’attività certificativa in argomento dei medici militari, non sussiste il limite di competenza territoriale, le prefetture e le questure, laddove emergessero dubbi in merito alle certificazioni ricevute, possono segnalare o richiedere elementi informativi direttamente al comando di appartenenza del medico certificatore ovvero agli organi di vertice delle Forze Armate / Arma dei Carabinieri in indirizzo.
5. In tale contesto si chiede agli Stati Maggiori di Forza Armata / Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di provvedere alla massima diffusione della presente fino ai minimi livelli ordinativi. Si invita inoltre la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, ad esaminare la possibilità di estendere le presenti indicazioni operative tecnico-sanitarie agli organi del Ministero dell’Interno deputati al rilascio delle autorizzazioni in argomento.
d’ordine
L’ISPETTORE GENERALE
(Magg.Gen. Nicola SEBASTIANI)

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