IL TESTO DEL D.D.L. RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE IN ITALIA

Il testo del decreto in titolo redatto dal Sen. STIFFONI in procinto di essere presentato al Senato della Repubblica

Avevamo la sensazione di essere caduti nell’errore di avere commentato ed anche indotto qualificati esperti a commentare il Disegno di legge relativo alla “ istituzione della GUARDIA NAZIONALE“ conoscendo di esso solamente quanto lasciato trasparire dall’estensore, il Sen. STIFFONI, nel corso di una intervista alla stampa.
Errore assimilabile a quello da noi attribuito ai commentatori televisivi che, senza attendere, ad esempio, i risultati definitivi di una elezione, si lasciano andare ad elucubrazioni inconsistenti, sulla base degli exit-pool.
Per rimediare, visto l’interesse confermato dei nostri molti visitatori per l’argomento, abbiamo pensato di rivolgerci direttamente al Senatore stesso che, attraverso la Segreteria del “ Gruppo Lega Nord Padania “,
ci ha fatto pervenire il testo definitivo del Disegno con la precisazione, comunque, che contrariamente alla annunciata comunicazione della presentazione in data 23 u.s., questa non è ancora avvenuta.
Non conosciamo i motivi del rinvio, probabilmente solo tecnico, ma noi abbiamo motivo per esserne contenti.
Abbiamo, infatti, qualche giorno di tempo per approfondire lo studio del Decreto così com’è nella stesura definitiva, raccogliere le idee dei nostri esperti che già si sono pronunciati sulla base della prima approssimata conoscenza ed anche raccogliere le idee di chiunque altro vorrà fornire pareri in tempi brevissimi e successivamente trasmettere il tutto all’attenzione del Sen. STIFFONI, confidando che vorrà tenere in buon conto le “nostre” osservazioni.
Dunque. al lavoro!Ecco il testo definitivo ( per ora ) del Disegno di legge, cosi come pervenutoci dalla Segreteria della Lega Nord.

 XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEL SENATORE STIFFONI
Istituzione della Guardia Nazionale.

Colleghi Senatori! Negli Stati Uniti d’America esiste da lunghissimo tempo una Guardia Nazionale che si è rivelata strumento di grandissima utilità sia come riserva a disposizione del Dipartimento della Difesa che come istituto utilizzabile dall’Amministrazione federale e dai Governatori dei singoli Stati dell’Unione per fronteggiare situazioni eccezionali, nelle quali l’incolumità dei cittadini risulti gravemente in pericolo.

Il potere d’impiegare la Guardia Nazionale americana appartiene tanto al Presidente degli Stati Uniti, in relazione alle emergenze di carattere federale, quanto agli esecutivi degli Stati federati. Ferme restando le caratteristiche peculiari dell’architettura costituzionale statunitense, si ritiene che alcuni aspetti dell’esperienza fatta oltreoceano siano meritevoli di considerazione ed applicabili anche all’ordinamento italiano.
Tanto negli Stati Uniti quanto nella Repubblica Italiana, ad esempio, le Forze Armate sono ormai interamente composte da personale volontario, che presta un servizio allo Stato attraverso il meccanismo delle ferme prefissate. In quanto tali, non hanno più le consistenze organiche dei vecchi strumenti militari allestiti con il ricorso alla leva obbligatoria.
E’ significativo che proprio per ovviare alle carenze di organico emerse negli ultimi anni, volendo evitare la re introduzione della coscrizione, il Pentagono abbia deciso di inviare un consistente numero di soldati della Guardia Nazionale in Afghanistan ed Iraq. Alla Guardia Nazionale si è fatto ricorso anche in occasione dell’emergenza provocata dall’uragano Katrina ed, ancor prima, per sedare i disordini interetnici esplosi a Los Angeles.
La mancanza di un istituto assimilabile alla Guardia Nazionale americana, in Italia limita significativamente la facoltà dell’esecutivo di adibire le Forze Armate a funzioni di concorso nelle attività di protezione civile e di mantenimento dell’ordine pubblico. Si pensi ad esempio alla stessa Operazione Domino, che pur coinvolgendo un numero assolutamente ridotto di soldati dell’Esercito, ha sottoposto a significative tensioni la pianificazione militare nazionale, stante la molteplicità degli impegni internazionali contratti dalla Difesa italiana.

Manca poi nella Repubblica Italiana uno strumento agile e flessibile che possa essere impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per far fronte alle situazioni che esigano l’attivazione del sistema di protezione civile.

L’importazione nel nostro ordinamento dell’istituto della Guardia Nazionale permetterebbe di assicurare il soddisfacimento di queste esigenze, liberando i reparti operativi delle Forze Armate da compiti di presidio del territorio dei quali vengono talvolta impropriamente gravati e predisponendo uno strumento utilizzabile all’occorrenza, quando il moltiplicarsi degli interventi all’estero assottigli ad esempio le risorse organiche disponibili in patria.

Della Guardia Nazionale entrerebbero a far parte, su base volontaria, i militari di leva cessati dal servizio senza demerito di età inferiore ai 40 anni. Il limite verrebbe elevato a 45 anni per gli ufficiali inferiori ed i sottufficiali che decidessero di presentare domanda di arruolamento. Il reclutamento dovrebbe avvenire su base regionale. Stante il carattere di milizia che si vorrebbe attribuire alla costituenda Guardia Nazionale, è previsto che i reggimenti regionali abbiano prevalentemente il carattere di strutture-quadro, espandibili attraverso la mobilitazione. Agli appartenenti si richiederebbe l’obbligo di prestare servizio per non più di un giorno alla settimana, sia per assicurare una minima capacità d’intervento immediato, sia per garantire la formazione del personale. La retribuzione sarebbe identica a quella prevista su base giornaliera per le categorie corrispondenti del personale in servizio permanente effettivo.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito, cui verrebbe demandato l’onere di assicurare il quadro permanente delle unità della Guardia Nazionale, provvederebbe all’addestramento della nuova forza che, a regime, non dovrebbe disporre di più di quarantamila uomini mobilitabili, raggruppati in venti reggimenti regionali sotto il comando di altrettanti colonnelli. Le uniformi sarebbero simili a quelle in uso presso l’Esercito Italiano, seppure sia prevista l’introduzione di distintivi “ad hoc” per i singoli reggimenti regionali. L’armamento sarebbe esclusivamente di tipo leggero, analogo a quello in dotazione ai battaglioni di fanteria dell’Esercito Italiano.

Gerarchicamente, il generale comandante della Guardia Nazionale dipenderebbe dal Capo di Stato Maggiore della Difesa in relazione agli impieghi deliberati dal Consiglio dei Ministri, mentre i colonnelli comandanti dei reggimenti regionali risponderebbero altresì ai Presidenti delle Regioni in cui sarebbero stanziati.

Si esclude che i reggimenti della Guardia Nazionale possano essere impiegati al di fuori del territorio nazionale.

 Istituzione della Guardia Nazionale
Articolo 1 (Istituzione e compiti della Guardia Nazionale)
1. E’ istituita la Guardia Nazionale.
2. La Guardia Nazionale è parte del sistema nazionale di Protezione Civile. In quanto tale concorre alle iniziative di soccorso successive al verificarsi delle calamità naturali, di gravi attentati od incidenti alle infrastrutture o siti produttivi che integrino uno stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri o dai Presidenti delle Regioni interessati.
3. La Guardia Nazionale assicura altresì il concorso al mantenimento dell’ordine pubblico qualora il Consiglio dei Ministri o i Presidenti delle Regioni ne deliberino la necessità.
4. Le unità della Guardia Nazionale non possono essere utilizzate al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.
Articolo 2 (Composizione della Guardia Nazionale)

1. Della Guardia Nazionale possono fare parte per cinque anni i militari in ferma prefissata volontaria cessati dal servizio senza demerito, salvo che non siano transitati nei ranghi di una forza di polizia ad ordinamento civile o militare.
2. Delia Guardia Nazionale possono altresì far parte i cittadini italiani che abbiano assolto agli obblighi militari di leva e siano cessati dal servizio senza demerito, qualora abbiano età inferiore ai quaranta anni e ne facciano esplicitamente richiesta presso le competenti autorità militari.
3. L’accettazione della richiesta ed il conseguente arruolamento sono subordinati al superamento di un esame psico-attitudinale teso all’accertamento dell’idoneità fisica e psicologica al servizio nelle unità della Guardia Nazionale.
4. Possono richiedere l’arruolamento nella Guardia Nazionale gli ufficiali inferiori ed i sottufficiali cessati dal servizio senza demerito di età non superiore ai 45 anni.
5 Il quadro permanente della Guardia Nazionale è costituito da ufficiali superiori in servizio permanente effettivo appositamente distaccati dall’Esercito Italiano.
Articolo 3 (Organizzazione e dipendenze gerarchiche)

1. La Guardia Nazionale è organizzata
territorialmente in venti reggimenti regionali, la cui denominazione corrisponde a quella della Regione di appartenenza.
2. Ogni reggimento è composto da duemila uomini e donne, reclutati su basi regionali.
3. I reggimenti sono sotto il comando di colonnelli in servizio permanente effettivo all’uopo distaccati dall’Esercito Italiano.
4. L’Esercito Italiano provvede all’addestramento della Guardia Nazionale ed al suo accasermamento.
5. La Guardia Nazionale, sottoposta alla direzione di un generale di divisione dell’Esercito Italiano in servizio permanente effettivo, dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa in relazione a torte le circostanze nelle quali il suo impiego scaturisca da una deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. I singoli reggimenti regionali rispondono altresì ai Presidenti delle rispettive Regioni ogni qual volta essi ne ritengano necessario l’utilizzo per fronteggiare situazioni locali di emergenza che mettano in pericolo l’incolumità della popolazione.

Articolo 4 (Equipaggiamento della Guardia Nazionale)
1. I reggimenti della Guardia Nazionale dispongono esclusivamente di armi leggere. Le dotazioni individuali corrispondono a quelle previste per gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dei battaglioni di fanteria dell’Esercito Italiano.
2. Le uniformi degli appartenenti alla Guardia Nazionale sono simili a quelle in uso nell’Esercito Italiano. Opportuni distintivi evidenziano l’appartenenza ai singoli reggimenti regionali.

Articolo 5 ( Obblighi gravanti sul personale appartenente alla Guardia Nazionale )

1. Al fine di permettere il regolare addestramento delle unità che compongono la Guardia Nazionale, il personale che vi appartiene è tenuto a prestare regolare servizio nei reggimenti regionali per non meno di un giorno alla settimana.
2. Il servizio prestato nella Guardia Nazionale è remunerato su base giornaliera secondo le norme vigenti che si applicano al personale in servizio delle Forze Armate. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione della Difesa, salvi i casi in cui la mobilitazione dei reggimenti della Guardia non sia imputabile a provvedimento emanato dai Presidenti delle Regioni. In queste circostanze, gli oneri vengono posti a carico delle Amministrazioni regionali.

Articolo 6 ( Copertura finanziaria )

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Articolo 7 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

A cura di FRAMER

per conto di OSSERVATORIO del sito congedati folgore.com