LE COMPETENZE DIRETTE DEL CAPO DELLO STATO NEL CAMPO MILITARE

Un approfondimento per cercare di fare chiarezza

 

A margine del caso Visco-Speciale, dopo la richiesta di rimandare decisioni al Presidente della Repubblica o comunque coinvolgere la sua carica da parte di alcuni autorevoli rappresentanti della destra italiana in quanto Comandante Supremo delle Forze Armate e, quindi, anche della Guardia di Finanza, ci é parso opportuno approfondire gli aspetti relativi a questa competenza.

Per farlo ci siamo ricondotti alle connotazioni e definizioni di :

Consiglio Supremo di Difesa;

Comandante Supremo delle Forze Armate;

Forze Armate

Corpi Armati dello Stato

  

  

Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo consultivo del Governo, presieduto dal Presidente della Republica ( 87 cost.), che, secondo il dettato della legge ordinaria 28 luglio 1950 n. 624 (”Istituzione del Consiglio Supremo di Difesa” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1950, n. 196), “esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano” (Art. 1). Non si tratta quindi di un organo costituzionale, ma di un organo costituzionalmente previsto in quanto la sua presidenza è attribuita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica.     

Il CSD è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da:

  • Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice-presidente;
  • Ministro per gli Affari esteri;
  • Ministro per l’Interno;
  • Ministro per il Tesoro;
  • Ministro per la Difesa;
  • Ministro per l’Industria ed il Commercio;
  • Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Alle sue riunioni possono essere convocati i Capi di Stato Maggiore delle tre Forze Armate , Esercito, Marina , Aeronautica  e il Comandante Generale della quarta Forza Armata, l’Arma dei Carabinieri,  nonché, su invito del Presidente della Repubblica, persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

Il Consiglio Supremo di Difesa si riunisce almeno due volte all’anno, ma può essere convocato, tutte le volte che il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei Ministri ne ravvisino la necessità ( formalmente la convocazione spetta sempre al Presidente della Repubblica).

Il CSD esamina i problemi generali relativi alla difesa nazionale, sulla base delle direttive generali determinate dal Governo e dal Parlamento; da questa analisi scaturiscono delle direttive vincolanti per il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri ( e di conseguenza i singoli Ministeri) e il Comandante delle Forze Armate, secondo le diverse aree di competenza.

Il Comandante Supremo Militare delle Forze Armate di una nazione ( Italia tra queste ) è un grado affidato di norma al capo di Stato o al capo del Governo , anche se in pratica è gestito da comandanti dell’esercito più esperti sul campo. A volte, anche ufficialmente essi hanno il grado di Comandante in capo, anche se a volte c’è contraddizione fra il comandante formale (il presidente, di norma) e il comandante sul campo (solitamente un ufficiale), entrambi ufficialmente riconosciuti.

Il termine Forze armate italiane indica l’insieme composto dall’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e l’Arma dei Carabinieri.

Stemma dell’Esercito Italiano
Stemma della Marina Militare Italiana
Stemma dell’Aeronautica Militare Italiana
Stemma dell’Arma dei Carabinieri 

 

Il termine Corpo Armato dello Stato designa, in Italia, i seguenti corpi:

Guardia di Finanza;

Sovrano Militare Ordine di Malta;

Polizia di Stato;

Agenti di custodia;

Guardia Forestale.

 

 

Stando così le cose ci pare proprio  di potere sostenere che Il Presidente della Repubblica non possa essere chiamato in causa in questa circostanza ( diatriba Visco/Speciale ) che non riguarda problemi  attinenti le Forze Armate di cui egli é Comandante supremo in quanto Presidente del Consiglio supremo di Difesa, ma solo problemi relativi ad un Corpo Armato.

Quindi, nessuno obbligo istituzionale: la guardia di finanza, che non é Forza Armata, non rientra nella sua diretta giurisdizione.

Ma non facciamo alcuna fatica a concludere scrivendo che non ci sarebbe dispiaciuto il rispetto per il principio………..se ci sei batti un colpo……….trattandosi di un problema, nel caso, di forte rilievo politico nazionale.

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Framer

per conto di OSSERVATORIO del sito www.congedatifolgore.com