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Pubblicato il 16/08/2014

CAUSE DI SERVZIO PER ASMA BRONCHALE A MILITARE VFB

AGRIGENTO- A.V., 36 anni di Agrigento, era stato arruolato nell’Esercito italiano nel 2001 quale volontario in ferma annuale presso il reggimento fanteria Aosta di Messina e successivamente ricoverato per problemi all’apparato respiratorio; dopo alcuni mesi veniva congedato dopo avere subito altri ricoveri. Il giovane, nel 2002, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “asma bronchiale allergica” da cui era affetto. Il comitato per le pensioni privilegiate nel 2007 ha escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra la malattia e il servizio, e pertanto il Ministero della Difesa ha rigettato la domanda tendente ad ottenere la pensione privilegiata.

Il giovane agrigentino, allora, ha proposto un ricorso davanti la Corte dei Conti, contro il Ministero della Difesa, per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

STRAPAZZI FISICI E PSICHICI PER IL MILITARE LO HANNO PROSTRATO
In particolare gli avvocati Rubino e Di Giorgio hanno sostenuto che “i prevedibili strapazzi fisici e disagi psichici connessi con il servizio militare hanno con certezza determinato il primo accesso asmatico”. Supportando il ricorso con una consulenza tecnica di parte a firma del dottore Francesco Geraci, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, secondo cui “i fattori inquinanti ambientali e le condizioni presenti nell’ambiente di una caserma, hanno determinato la patologia asmatica”.

La Corte dei Conti, nel 2014, ha ritenuto necessaria la consulenza di un organo tecnico, individuato nella commissione medico legale presso la stessa Corte dei Conti; il collegio medico, condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Di Giorgio, è giunto alla conclusione secondo cui “la malattia doveva considerarsi dipendente da causa di servizio e che fosse da ristorare con la pensione privilegiata dalla data del congedo a vita”.

La Corte dei Conti, ritenendo corretta la valutazione della commissione medico legale, ha accolto il ricorso riconoscendo al ricorrente il diritto al trattamento privilegiato dalla data del congedo a vita e al pagamento della somme arretrate, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria. Pertanto, per effetto della sentenza resa dalla Corte dei Conti, verrà erogata la pensione privilegiata a vita con decorrenza retroattiva a partire dal 2002, data del congedo, al giovane agrigentino, il quale potrà avanzare anche pretese risarcitorie ai sensi della Legge “Pinto” sull’eccessiva durata dei processi, essendosi il giudizio protratto per oltre sei anni, ben oltre il limite triennale individuato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo quale corretta durata di un giudizio di primo grado.

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