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Pubblicato il 09/08/2018

CONSIGLIO DEI MINISTRI- EMISSIONE DEL DECRETO CHE ATTUA IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLE ARMI IN USO A CITTADINI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, e dei Ministri competenti, ha approvato sette decreti legislativi di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea.

I decreti hanno ad oggetto, in particolare:

1. Controllo dell’acquisizione e uso di armi

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, ( cliccate per leggere) che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Ministero dell’interno – decreto legislativo – esame definitivo)
Il decreto attua la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
La direttiva ha il fine di armonizzare le condizioni di circolazione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali all’interno dell’Unione e impone alle legislazioni degli Stati membri di adottare precise cautele.
Recependo la direttiva, il decreto rimodula le categorie delle armi da fuoco; modifica i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse; disciplina le modalità con cui devono essere marcate; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione; armonizza la durata delle autorizzazioni.


AUTOCERTIFICAZIONE DI AVVISO DEI PARENTI
Tra le principali novità, il testo introduce un sistema di tracciabilità delle armi uniforme che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione dell’arma, il divieto assoluto di usare armi “camuffate”, intese come armi modificate in modo da assumere caratteristiche esteriori di un altro oggetto, e l’obbligo, per ottenere il nulla osta all’acquisto di armi, di produrre un’autocertificazione con la quale si attesta di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio.


DIMINUISCE A CINQUE ANNI LA VALIDITA’ DELLA LICENZA PER IL TIRO A VOLO
Infine, il decreto riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione e prescrive l’obbligo di presentare la certificazione medica necessaria ogni cinque anni per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi, e integra la disciplina esistente sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi destinate all’uso civile ma non incide sulla disciplina relativa all’acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).

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