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Pubblicato il 30/08/2016

CONSIGLIO DI STATO : ESSERE STATO PRESO CON 10 GRAMMI DI HASHISH NON GIUSTIFICA LA ESCLUSIONE DA UN CONCORSO MILITARE

PARMA-Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3621 del 12 agosto scorso (della Quarta sezione), ritiene illegittima l’esclusione dal concorso per allievi finanzieri se essa è stata disposta perché il concorrente era stato rinvenuto – nel 2004 – in possesso di sostanze stupefacenti (nella specie, sei grammi di hashish). L’episodio di 10 anni prima non generava un difetto, nell’interessato, delle qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ossia una condotta incensurabile.

Secondo i giudici, l’amministrazione non può trascurare la collocazione temporale del fatto, l’unicità dell’episodio di vita, la condizione di minore età all’epoca del fatto e il giudizio psico-fisico di idoneità formulato in ordine all’ammissione alla ferma prefissata, nonché la concreta condotta durante la prestazione del servizio: elementi tutti idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo dell’episodio di vita, confinandolo in un’isolata esperienza adolescenziale.

In altri termini, non può adattarsi alcun automatismo, ma ogni situazione deve generare in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato.
Nel caso specifico, l’esclusione era stata automatica, e quindi caratterizzata da un’insufficiente valutazione di elementi idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo dell’episodio di vita.

LE REGOLE DI ESCLUSIONE DA UN CONCORSO PUBBLICO

Alcuni concorsi pubblici hanno bandi severi con chi ha dei precedenti penali o dei carichi pendenti. Sono quelli per entrare a far parte delle Forze Armate o della Magistratura. In linea di massima, nemmeno la riabilitazione dà la possibilità di accedere a questi concorsi se si ha avuto in passato una condanna penale, vista la delicatezza del mestiere che si va a fare e la sua incidenza nella vita pubblica e sociale del Paese.

Che cos’è la riabilitazione penale

Come detto, tranne in casi molto singolari, la riabilitazione penale consente a chi ha dei precedenti o dei carichi pendenti di poter partecipare ad un concorso pubblico. Questo perché “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti” . Di conseguenza, la riabilitazione penale cancella a chi ha mostrato segni di ravvedimento le pene accessorie (come l’interdizione dai pubblici uffici o, appunto, l’impossibilità di partecipare ad un concorso pubblico) per favorire il reinserimento sociale del condannato.

E’ possibile chiedere la riabilitazione penale quando, dal giorno in cui la pena principale è stata estinta (uscita dal carcere, pagamento della multa o dell’ammenda), sono passati almeno 3 anni, oppure 8 anni nel caso di recidiva aggravata o reiterata oppure ancora 10 anni per i delinquenti abituali, professionali o di tendenza. Se il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena, questi termini decorrono dal momento della sospensione stessa.

E’ necessario che il soggetto che chiede la riabilitazione abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, che abbia iniziato e mantenga uno stile di vita consono alla normale convivenza civile e sociale, che abbia rispettato le obbligazioni civili derivanti dal reato (un risarcimento alle parti offese, il pagamento delle spese processuali, ecc.). Infine, il condannato non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza oppure queste ultime devono essere state revocate.

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