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Pubblicato il 17/09/2015

DISCIPLINA MILITARE: I PROVVEDIMENTI PRIMA DELLA FINE DEL PROCESSO PENALE

ROMA – L’articolo 15 della Riforma alla Pubblica amministrazione RETTIFICA l’articolo 1393 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legisaltivo n. 66 del 2010) che disciplina i rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali riguardanti il personale militare.

VECCHIO ORDINAMENTO: STOP AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base all’articolo 1393 del Codice dell’ordinamento militare se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata l’azione penale, ovvero sno state s disposte le misure previste dall’articolo 915, comma 1 del Codice (fermo, arresto, misure cautelari coercitive limitative della libertà personale, misure cautelari interdittive o coercitive tali da impedire la prestazione del servizio, misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio) il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.
NUOVO ORDINAMENTO: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ANCH EPRIMA DELLA FINE DEL PROCESSO
La modifica introdotta estende al personale militare la disciplina recata dal decreto legislativo n. 168 del 2001 in base al quale (articolo 55-ter) il procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti in relazione ai quali sta procedendo l’autorità giudiziaria deve essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo che sussistano particolari difficoltà nell’istruttoria per l’accertamento dei fatti.

Il personale delle Forze armate quindi seguirà le stesse regole sul procedimento disciplinare dei dipendenti della Pubblica amministrazione: potranno essere presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei militari anche se il processo che riguarda questi fatti non si è concluso.

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