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Pubblicato il 27/01/2018

INGIURIE IN GRUPPO PER VIA ELETTRONICA : DALLO SCHERZO A SENTENZE PENALI E PAGAMENTO DI DANNI

CongedatiFolgore svolge una attività quotidiana editoriale registrata in tribunale, ovvero asseverata alle norme sulla stampa e alla deontologia dell’Ordine di Giornalisti. La “locandina”di Facebook ,invece, aperta ai commenti dei lettori, ha rischiato di creare non pochi problemi all’amministratore della pagine stessa. Ristoro ai danneggiati hanno pure generato le condanne nei confronti di amministratori di gruppi formatisi in whatsapp, skype e periscope. L’articolo precedente sulla diffamazione aggravata ha stimolato la curiosità di diversi lettori, che sono stati vittima di gruppi elettronici. Qualcuno li ha chiamati branco, qualcun altro bulli, mentre un tribunale li ha definiti con un termine che evoca le sbarre.
Confermiamo a chi ci ha scritto che commette reato chiunque, in gruppo , in pubblico oppure a mezzo strumenti di comunicazione cartacea, telefonica o elettronica giunge a diffamare una terza persona con lo scopo di creargli un danno di reputazione o una molestia che induca la parte lesa a fare una o più cose, in modo da cagionare in quest’ultimo uno stato di forte preoccupazione per la propria reputazione oppure lo costringe ad alterare anche solo una delle proprie abitudini di vita.
In particolare :
Insultare in gruppo una persona non presente, oppure pubblicare o inviare messaggi, con strumenti telefonici o computer, lesivi della sua dignità , anche nella formula di sottoscrizione chiusa o con interventi amministrati, potrebbe integrare anche il reato di molestie (le cui pene si sono notevolmente aggravate recentemente per punire il cyber bullismo) oltre a quello di diffamazione, se le azioni sono in grado di provocare uno stato di preoccupazione nei danneggiati, una volta che ne vengano a conoscenza.Valgono le testimonianze anche con convocazioni d’ufficio ed ogni tipo di altra prova.
Un processo penale relativo a questa materia,si è proprio concluso a fine 2026, con una condanna inclusiva di provvedimenti restrittivi. La causa ha avuto la conseguente appendice civilistica per il rimborso “de lege” dei danni e il pagamento delle spese di giustizia, penale e civile.
La parte lesa, dal momento in cui viene a conoscenza del fatto, ha 90 giorni per consegnare una querela alla polizia giudiziaria o alla Magistratura
Coloro che hanno partecipato come spettatori , potranno essere citati come testimoni ed interrogati .
Starà alla parte lesa descrivere i loro comportamenti ( con prove anche testimoniali) per consentire una valutazione sulla censurabilità penale della loro partecipazione.
La reiterazione delle condotte configurerebbe l’abitualità del reato e la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due sole condotte diffamatorie.

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