CRONACA AGGIORNATA OGNI ORA

Condividi:

Pubblicato il 20/12/2014

LEGGE FINANZIARIA APPROVATA IL 20 DICEMBRE:ANCHE LE FORZE ARMATE TRA I PROVVEDIMENTI

GR NET
Roma, 20 dic – In attesa che venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo completo della Legge di Stabilità 2015, di seguito si elenca un estratto del mazi-emendamento presentato dal Governo che il Senato ha approvato questa notte.
In corsivo le norme modificate e/o abrogate.


Abrogazione promozioni “alla vigilia”
Art 257
Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l’articolo l, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Art. 1076
Promozione in particolari situazioni degli ufficiali
1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità.

2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti.

Art. 1082
Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età
1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l’esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi equiparati.

2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione>> dei ruoli normali si applica l’articolo 1076, comma 2.

3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.


Art. 1083
Benefici connessi alla promozione

1. I benefici previsti dall’articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 1082.

2. Gli ufficiali che hanno chiesto l’applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all’articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all’articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio.

3. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;

b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

Modifica del calcolo per l’Ausiliaria

258. All’articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dall’ gennaio 2015.

Art. 1870

Calcolo dell’indennità di ausiliaria

1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita’ annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita’ di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria.

Riduzione incentivi per i piloti militari

259. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma l, lettere da a) ad e), 1804, comma l, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

Art. 1803

Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all’articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:

a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all’atto dell’assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

260. L’articolo 2261 del codice di coi al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 2262 e i commi I e 2 dell’articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

Art. 2261

Premi residuali agli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo.

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’articolo 724, e’ corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti.

2. Agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1803.

Art. 2262

Premi residuali al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e’ corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1804, e quello dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1804.

Art. 2161

Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza

1. Agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42.

Riduzione stanziamenti Riordino ruoli e carriere

261. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l’anno 2015.

E’ altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

S

Leggi anche