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Pubblicato il 07/09/2016

MISSIONI IN TEATRO OPERATIVO : BENEFICI PENSIONISTICI SOLO SE ONU

La corte dei conti ha dato una linea guida per il riconoscimento dei benefici combattentistici ad un militare che riteneva di avere svolto servizi che meritassero questo privilegio economico pensionistico.
Si è pronunciata la sezione giurisdizionale Puglia che, con la sentenza n. 160/16 depositata il 10.05.2016 ha declinato la richiesta di riconoscimento dei benefici per il trattamento pensionistico secondo l’articolo unico della legge n. 1746/62.

La Corte osserva che affinché questa norma possa essere utilmente applicata occorre che:
1) la prestazione del servizio sia avvenuta per conto dell’O.N.U.
2) la stessa prestazione sia svolta in “zone d’intervento”.

I due criteri guida sono applicabili in tutti i casi analoghi.

La Corte spiega che, con riferimento al caso specifico, ovvero alla missione Sharp Guard lanciata dalla Nato e dalla Ueo nel corso di una seduta congiunta del Consiglio Nord Atlantico e del Consiglio dell’Unione Europea Occidentale per garantire il rispetto dell’embargo di armi nell’Adriatico (come dichiarato dalle Nazioni Unite in relazione al conflitto con la ex Jugoslavia), il comando congiunto NATO / UEO esclude che essa ricada sotto l’egida ONU.

I militari interessati alla domanda potranno tenere presente che deve escludersi che il servizio prestato ricada nella previsione di legge (e quindi ammetta ai benefici) se viene svolto per conto delle organizzazioni regionali NATO e UEO, anche nell’ipotesi che queste abbiano operato per il rispetto di risoluzioni O.N.U.

Infine, attenzione va riposta sull’aspetto della “zona d’intervento”, che, per la corte, sono tutte quelle aree operative di impiego di militari italiani all’estero, comprese nel Decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa e aggiornato ogni 2 anni.
Le prestazioni del servizio avvenuto per conto ONU sono quelle cui fa riferimento la L. n. 1746/62.

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