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Pubblicato il 11/09/2018

PORTO D’ARMI E LICENZE DI CACCIA: DALL’8 SETTEMBRE E’ IN VIGORE LA NUOVA NORMATIVA

Il dlgs n. 104/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre scorso modifica la regolamentazione sulle armi in possesso dei “civili”, mentre non interviene e non modifica il regime proprio dei militari.Il parlamento ha così recepito la direttiva Ue 2017/853, finalizzata ad armonizzare le regole relative al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi all’interno dell’Unione europea.

Uno dei primi provvedimenti del nuovo testo, sarà la creazione di un database informatico per la loro tracciabilità , comprese le munizioni. Il centro elettronico sarà allocato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’interno e registrerà tutti i dati della vita dell’arma: data di fabbricazione, passaggi di proprietà e data di distruzione. Proibite le armi camuffate, occultate in oggetti a forma di penna o telefonino.

la validità della licenza di porto di fucile per uso di caccia e per il tiro a volo si riduce a 5 anni per le nuove emissioni (per quelle rilasciate fino al 14 settembre 2018 continua a valere la vecchia durata, fino al prossimo rinnovo).


Il dlgs interviene classificando la categoria delle armi da fuoco, fissando i criteri per la loro acquisizione e detenzione .

Riassumiamo le norme più importanti:
Chiunque acquista un’arma presso un rivenditore autorizzato deve darne comunicazione entro 72 ore al più vicino commissariato di polizia, o in assenza di quest’ultimo al locale comando dei carabinieri.
La denuncia potrà avvenire anche in via telematica, all’indirizzo Pec dei medesimi organi.
Chi detiene nel proprio domicilio le armi da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi sarà tenuto a presentare ogni cinque anni (e non più ogni sei) la certificazione medica prevista per legge
.
Il prefetto potrà vietare la detenzione delle armi già denunciate. La norma non si applica ai collezionisti di armi antiche e a coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza. Nella versione finale del decreto approdata in G.U. è stato eliminato il comma che prevedeva l’obbligo, per chi richiede il nulla osta all’acquisto di armi, di produrre all’atto del ritiro del documento un’autocertificazione con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente.

L’adempimento è già previsto dal 2010, ma non è mai divenuto operativo per via della mancata emanazione del regolamento recante le modalità tecniche attuative. E’ iene previsto l’obbligo di imprimere su ciascuna parte dell’arma( canna, telaio carrello etc..) una marcatura unica permanente, incluso il marchio del fabbricatore o dell’assemblatore. Qualora i pezzi fossero troppo piccoli per ospitare tali informazioni, il contrassegno potrà essere dato da un numero di serie o da un codice alfanumerico.

I costruttori potranno rottamare le parti d’arma all’interno dei propri siti produttivi prima della loro immissione sul mercato, previa registrazione delle operazioni effettuate.
Sono concesse fino a 12 armi quale numero massimo detenibile dai cittadini per fini sportivi.

L’acquisto online è ammesso con alcune condizioni : se l’operazione è «b2b» il compratore deve essere autorizzato a esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi; la identità ed il possesso delle licenze di un privato,invece, deve essere accertata dal venditore.
L’arma soltanto si può ritirare solo presso un rivenditore autorizzato.
La parte venditrice dovrà infine dare comunicazione dell’avvenuta spedizione alle forze dell’ordine del comune in cui risiede il destinatario.

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