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Pubblicato il 05/03/2020

SERVIZIO CIVILE EQUIPARABILE A QUELLO MILITARE PER LE GRADUATORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO

La Corte di di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) ha chiarito che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento, vale come il “servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento, del relativo punteggio.
Respinto un ricordo del Ministerto della istruzione contro la sentenza del Tribunale che aveva affermato il diritto di un docente al riconoscimento, del punteggio per il servizio “sostitutivo” del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento:
trattandosi di inserimento in graduatorie e non di concorso, non era necessario fare confronti di punteggio con altri candidati . Inoltre l’art. 2050, c. II, del Codice dell’Ordinamento Militare, nella parte in cui prevedeva la valutabilità del servizio di leva solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro, era da riferire solo alla partecipazione a concorso, mentre iol caso di specie riguardava una semplice acquisizione di punteggio per le graduatorie ad esaurimento.

Secondo la Cassazione il “servizio civile”, nella specie espletato dal docente, è equiparato, quanto ai diritti, al servizio di leva , quindi “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma II, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

Nei concorsi vale il principio che sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. E’ dunque lungo tale linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, c. VII, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili:
ai fini della carriera (art. 485),
ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050 c I),
in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. II),
in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, c. I).

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