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Pubblicato il 12/10/2020

STUDIO CASTALDI: I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI MILITARI DEVONO ESSERE PROPORZIONATI AL FATTO

Recensione di un articolo dello Studio Castaldi

Procedimento disciplinare militare

All’interno della complessa materia riguardante il procedimento disciplinare a carico di militari, c’è da chiedersi quale criterio debba seguire l’amministrazione quando viene chiamata a scegliere la sanzione da applicare nel concreto.

Sembra evidente che solo una corretta risposta a questo interrogativo consente di impostare il procedimento disciplinare in modo conforme alle norme che lo presidiano.

Relazione tra sanzione e fatto

Ebbene, diciamo subito che una cosa è dire e verificare che la sanzione applicabile ad un determinato caso è proporzionata al fatto commesso dal militare, cosa ben diversa è invece appurare che non sussiste una reale proporzione tra le due variabili in gioco.

Ciò significa che, in materia di esercizio del potere disciplinare sugli appartenenti alle Forze armate o corpi armati dello Stato l’amministrazione, scegliendo la sanzione da applicare dovrà motivare la sua scelta, mettendo in evidenza la proporzione che deve esserci fra la predetta sanzione e il fatto commesso dal dipendente.

Proporzione della sanzione

Il tema della proporzione della sanzione è centrale in questa delicata materia; non a caso ne hanno scritto a profusione i giudici amministrativi di primo grado e di appello.

Centrale in quanto va a toccare direttamente l’equilibrio richiesto per il vaglio disciplinare ad opera dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.

Dicevamo delle indicazioni offerte dalla magistratura: ad esempio, in diverse sentenze si può leggere il principio in virtù del quale è da escludere che un comportamento illecito isolato, magari anche costituente reato e comunque commesso dal militare che abbia prestato giuramento di fedeltà, giustifichi in astratto e sempre una misura disciplinare massima, estintiva del rapporto di lavoro.


Orientamenti dei giudici

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1134/20 del 13 febbraio 2020, richiamandosi alla sentenza n. 7335 del 19 ottobre 2019 e n. 3414 del 7 giugno 2011, ha voluto proprio rimarcare il principio appena illustrato.

Il Supremo Collegio, in buona sostanza, vuole dire che mentre l’esercizio del potere disciplinare sugli appartenenti alle Forze Armate è di certo espressione di discrezionalità, fino a un certo punto sindacabile in sede di giudizio, dall’altra parte è altrettanto vero che è ammessa una critica all’operato dell’amministrazione in tutti i casi dove l’esito del giudizio sia chiaramente abnorme, illogico, contrario al criterio della proporzionalità che, per sua natura, impone di differenziare la sanzione in presenza di fatti diversi.


In pratica

Il succo della teoria sopra illustrata, visto anche l’orientamento del Consiglio di Stato nella sua sezione specializzata, si può racchiudere in un concetto di base: sarà respinto un eventuale appello proposto dal Ministero contro una sentenza di primo grado favorevole al militare in tutti i casi in cui non sia rispettato il criterio della proporzione tra la sanzione da applicare e il fatto commesso dal dipendente sotto giudizio disciplinare.

informazioni : Avv. Francesco Pandolfi- 3286090590- avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

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