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Pubblicato il 20/07/2017

RITIRO DELLA PATENTE COL CELLULARE: SI RITORNA ALLE SANZIONI SEVERE

Si era parlato di pugno duro contro i cretini che usano il cellulare quando guidano, poi un nutrito gruppo di parlamentari cellularisti ( che lo consultano anche quando sono ai funerali) avevano fermato i provvedimenti. Oggi in parlamento ritorna

Oggi è arrivato alla Camera un emendamento severo contro chi guida usando il cellulare: si chiede di emendarwe l’art 173 del codice della strada che amplia il concetto di “utilizzo dello smartphone” descrivendo anche come sanzionabile l’uso “di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”. Nel comma 3bis era stata cancellata la sanzione del ritiro immediato generando una risposta ferma dell’ associazione dei sostenitori della Polstrada.

La patente sarà ritirata alla prima infrazione, con raddoppio della sanzione.
Chi userà lo smartphone alla guida sarà sanzionato con un importo dai 322 ai 1294 euro.
Chi sarà fermato per la seconda volta pagherà dai 644 ai 2588 euro.
La sospensione sarà immediata da 1 a 3 mesi per chi viene multato la prima volta, da due a sei mesi in caso di recidiva. Cinque punti cancellati all aprima e 10 alla seconda sanzione.
Anche le sanzioni con multavelox sono state “riabilitate”. Accettata la assenza degli ufficiali sulla strada, purchè le papparecchiature sinao gestite direttamente dalla Polizia.

IL TESTO CONTRO L’USO DELLO SMARTPHONE
Art. 173 cds,
« 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».

Art. 201 cds, cosa cambia per l’uso dei velox
« 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8 ».

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