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Pubblicato il 31/01/2022

FORZE ARMATE E DI POLIZIA ED ENTI PUBLICI : LE NORME SULLA ALTEZZA MINIMA

Cortesia: LA LEGGE PER TUTTI

Il requisito della statura deve essere giustificato rispetto alle mansioni ma va comunque diversificato tra uomo e donna.

Circa la necessità di rispettare il requisito dell’altezza minima nei concorsi pubblici, la giurisprudenza ha più volte chiarito che questo criterio, se non viene fatta una distinzione tra uomini e donne (queste ultime mediamente più basse dei primi), finisce per essere una discriminazione indiretta al lavoro, come tale vietata dal Codice delle pari opportunità. Numerose sono le pronunce in merito al parametro della statura. Eccole qui di seguito sintetizzate.

La statura minima deve essere diversa tra uomo e donna

In una recente pronuncia, la Cassazione [1] ha chiarito che la statura minima per l’accesso a un impiego non costituisce un valore astratto, che possa essere usato senza una verifica sul piano concreto e come parametro identico di accesso al rapporto di lavoro per uomini e donne. La diversità di statura mediamente riscontrabile nell’altezza degli uomini e delle donne impedisce di usare questo dato come parametro uniforme di valutazione delle caratteristiche fisiche di idoneità al posto di lavoro per il genere maschile e femminile.

Pertanto, detto in parole più semplici, l’utilizzo del parametro dell’altezza minima quale requisito identico di accesso a una specifica mansione, senza che sia operata una distinzione tra uomo e donna, viola il principio di uguaglianza e realizza una forma di discriminazione indiretta a danno del genere femminile.

La richiesta di un’altezza minima deve essere funzionale alle mansioni svolte

Peraltro, ribadisce sempre la Cassazione, non è sufficiente un generico deficit di statura per escludere l’idoneità all’assunzione, ma è richiesta una valutazione caso per caso, allo scopo di accertare se la ridotta statura del candidato o della candidata sia effettivamente di impedimento rispetto alla mansione per la quale è stata bandita la selezione per il posto vacante. Il deficit di statura non può infatti costituire, secondo la Cassazione, un impedimento valutabile in astratto, ma deve essere messo in relazione al ruolo che il datore di lavoro ha bandito, allo scopo di verificare che, sul piano operativo, la bassa statura sia realmente incompatibile con la mansione.

Ogni valutazione a priori, che sia basata esclusivamente sulla ridotta altezza del candidato, a prescindere da ogni distinzione tra soggetto maschile e soggetto femminile e in assenza di una verifica concreta sulle specifiche mansioni oggetto di selezione, realizza una violazione del principio di uguaglianza e si pone come forma di discriminazione indiretta.

La statura minima non è richiesta per il capotreno

Proprio con riferimento al fatto che la richiesta del requisito dell’altezza minima deve essere giustificata dalle concrete mansioni svolte (come nel caso dei Vigili del fuoco), la giurisprudenza ha escluso che tale presupposto possa invece essere richiesto nel caso del capotreno. A riguardo, la Cassazione [2] ha ritenuto illegittima (e quindi da disapplicare) la richiesta di una statura minima, in quanto irragionevole, con riferimento alle concrete mansioni di Capo Servizio Treno. Ciò è in contrasto con i principi in tema di non discriminazione, imparzialità e con l’obbligo di conformare la condotta della PA al criterio di correttezza e buona fede.

La statura minima non è richiesta per il bando in polizia

A norma della legge 12 gennaio 2015 n. 2 non è più applicabile nessun limite di altezza neanche al reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile. Ciò vale però solo per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016 [3].

Secondo il Tar Roma [3], l’altezza del candidato in un concorso per il reclutamento del personale delle Forze Armate non costituisce un parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto e il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle Forze Armate o dei servizi di Polizia, le quali possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, bensì su prove realmente selettive.

Posti privati e guardie giurate

Le indicazioni della giurisprudenza appena riferite si riferiscono all’accesso al posto pubblico e non invece a quelli privati dove il datore di lavoro dispone di maggiore discrezionalità, come nel caso delle guardie giurate, per le quali il requisito dell’altezza può essere funzionale alle mansioni svolte.

note

[1] Cass. ord. n. 7982/2020.

[2] Cass. sent. n. 27729/2019.

[3] Tar Roma, sent. n. 10804/2019. Tar Roma, sent. n. 9691/2017.

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