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Pubblicato il 16/12/2016

CASSAZIONE E ORDINE DEI GIORNALISTI: SANZIONI PER CHI CREA E DIRIGE SUL WEB GIORNALI ANONIMI NON REGISTRATI

PARMA- La cassazione, nel luglio 2015 , ha decretato che tutte le disposizioni previste dall’ordinamento per la stampa, e in particolare per quella periodica, sono applicabili alle espressioni di pensiero diffuse in rete, quando facciano diffusione anche aperiodica di notizie. Sentenza valida anche per la pubblicazione di articoli provenienti da altre testate e commentati.
La Corte, nella motivazione rimarca come sussista l’obbligo di registrazione per le testate telematiche presso la cancelleria del Tribunale; l’inadempienza genera il reato di stampa clandestina. I giornali online DEVONO dotarsi di un direttore responsabile che sia giornalista iscritto all’albo professionale.

Per legge le pagine web che pubblicano notizie, devono indicare
-luogo e data della pubblicazione;
-nome e domicilio della redazione dove avviene l’inserimento elettronico;
-nome del proprietario e del direttore responsabile.

Ecco cosa ha scritto nel 2014 l’Ordine dei Giornalisti in occasione dell’inasprimento delle pene per coloro che non rispettano le regole sulla delicata professione di diffusione di informazioni:


IL PENSIERO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Esercizio abusivo della professione giornalistica,

L’articolo 348 del Codice penale in tema di esercizio abusivo di una professione, recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

COSA FARE PER ISCRIVERSI ALL’ALBO E PER ISCRIVERE UN GIORNALE IN TRIBUNALE

Oltra alla carriera professionistica, che prevede severi esami di ammissione, esiste la categoria dei Giornalisti Pubblicisti,che, per essere iscritti devono,

1- essere im possesso di titolo di studio universitario
2. avere svolto attività continuativa per almeno 2 anni presso una testata registrata con direttore giornalista
3- avere ricevuto compensi regolari come da tariffe
4- avere pubblicato almeno 60 articoli in 2 anni
5- avere seguito corsi obbligatori di legislazione e deontologia
6- presentare certificato penale e dei carichi pendenti
7- presentare copia di tutti gli articoli scritti nel periodo, controfirmati dal direttore
8- presentare le ricevute di avvenuto pagamento delle prestazioni


PER ISCRIVERE LA TESTATA AL TRIBUNALE DOVE HA SEDE

– domanda al presidente del tribunale
– presentazione della documentazione SULLA proprietà della testata
– documentazione dell’editore
– documentazione di idoneità personale del direttore

Alcuni ordini regionali potrebbero richiedere documentazione aggiuntiva. I siti appositamente predisposti dagli Albi, rintracciabili con i motori di ricerca, forniranno le informazioni che abbiamo solo sommariamente elencato.

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