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Pubblicato il 05/08/2021

IL TAR RESTITUISCE I GRADI AD UN UFFICIALE DEI CARABINIERI : “ECCESSO DI POTERE”

Il Tirreno del 5 Agosto 2021
Una vicenda delicata, nata da due denunce (poi ritirate) alla procura di Pisa I giudici amministrativi: provvedimento sproporzionato anche per il suo curriculum

Massimo Braglia
05 Agosto 2021

PISA. È stato accolto in pieno il ricorso al Tar di un ufficiale dei carabinieri che era stato colpito dalla sanzione della perdita del grado, in sostanza degradato, da parte del comando generale dell’Arma. Una vicenda delicata, proprio per questo omettiamo le generalità dei protagonisti (anche oscurati nella sentenza), e della quale si viene a conoscenza proprio per la sentenza del Tar del Lazio.

Al Tar del Lazio è stato l’ufficiale dei carabinieri a rivolgersi, assistito dagli avvocati Ernesto Stajano e Enrico Campagnano; il ricorso era contro il ministero della Difesa, comando generale dell’Arma dei Carabinieri e l’obiettivo l’annullamento del decreto del dicembre del 2019 con il quale era stata disposta nei confronti dell’ufficiale la sanzione della «perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari», con cessazione dal servizio permanente e iscrizione del ricorrente d’ufficio «nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano senza alcun grado». Si chiedeva inoltre di annullare tutti gli atti connessi.

LA VICENDA

La vicenda, ricostruisce il Tar, aveva trovato origine da due denunce-querela. La prima presentata da una collega con cui l’ufficiale aveva avuto una relazione sentimentale. Nella denuncia querela erano state indicate alcune condotte ritenute violente e minacciose nel corso del rapporto ed era stato affermato che l’ufficiale avrebbe tentato di controllare la vita privata e lavorativa della collega anche mediante l’utilizzo di sistemi informatici per l’intromissione nelle utenze telefoniche. La seconda denuncia-querela era per minacce telefoniche, presentata contro ignoti da un altro collega dei due, al quale sarebbe stato intimato di evitare ulteriori contatti personali con la collega.
Il pm del Tribunale di Pisa aveva esercitato l’azione penale nei confronti dell’ufficiale per “atti persecutori” (stalking) e “minaccia”; siamo nel 2016, inizialmente l’ufficiale era stato sospeso precauzionalmente dall’impiego. Il procedimento penale poi è venuto meno, per la remissione della querela. Per quanto riguarda l’accusa di accesso informatico abusivo, per ragioni di competenza territoriale la questione è stata rimessa al Tribunale penale di Roma ed è a seguito di ciò che è nato il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della perdita del grado.

LA SENTENZA

Fra i punti chiave della sentenza, il fatto che «alla luce delle concrete circostanze emerse nell’istruttoria procedimentale», i comportamenti emersi a carico dell’ufficiale, «sia pure stigmatizzabili e meritevoli di una sanzione disciplinare, non giustificano, in applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, secondo canoni di ragionevolezza e logicità, la massima sanzione comminata della perdita del grado per rimozione. In tal senso, pertanto, il provvedimento gravato si connota affetto dal vizio di eccesso di potere manifestatosi nella scelta della sanzione da comminare, che appare sproporzionata e, in particolare, come già rilevato in sede cautelare, in considerazione della circostanza che i fatti in questione sono sostanzialmente inerenti alla vita privata del ricorrente ed estranei all’ambito professionale, e dell’esito del processo penale, nell’ambito del quale è stata rimessa la querela e dal quale emerge una non eccessiva gravità delle condotte contestate». Inoltre il Tar considera “sproporzionata la sanzione” «alla luce degli eccellenti precedenti di carriera del ricorrente, che ha ricoperto importanti e delicati incarichi e ha un curriculum professionale senza alcun precedente disciplinare e con tre elogi, tre encomi e quattro encomi solenni». Insomma, ricorso accolto. L’ufficiale può riprendere il suo grado. —

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