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Pubblicato il 11/08/2016

LA CASSAZIONE RATIFICA IL MATRIMONIO SKYPE DI UNA ITALIANA CON UN MUSULMANO IN PAKISTAN

Silvia Ferri, infermiera 36enne di San Giovanni in Persiceto (Bologna), si era unita in matrimonio via SKYPE con Zakir Baloch, pachistano 30enne, il 18 settembre 2012.
Secondo le informazioni di www.congedatifolgore.com l’ uomo sarebbe musulmano. La sentenza apre nuovi scenari che potrebbero coinvolgere anche i terroristi, i quali acquisirebbero il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno con facilità

Qualche giorno fa la Cassazione ha considerato valido (e quindi trascrivibile nei registri del Comune) il matrimonio della donna italiana con un pakistano avvenuto via Skype, quattro anni fa. La sposa aveva partecipato al rito in via telematica.
Dopo tre gradi di giudizio, i giudici hanno ritenuto il matrimonio celebrato in un paese estero valido – quindi non contrario all’ordine pubblico – in Italia, quanto al contenuto se rispetta:
•la legge del luogo di celebrazione;
•la legge di una dei due nubendi al momento della celebrazione;
•la legge dello stato del comune di residenza nel momento della celebrazione.

Nel caso giudicato il contenuto dell’atto matrimoniale era valido nell’ordinamento straniero (il Pakistan) e idoneo a rappresentare il consenso consapevole dei due futuri sposi.

Il problema era sorto al momento della richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri di stato civile in Italia. Quest’ultimo, in originale, emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, deve essere:
•trasmesso a cura della Rappresentanza consolare al Comune competente;
•o presentato , in modo legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza .

Il nostro codice civile ammette la celebrazione del matrimonio tra due persone non presenti nello stesso luogo, ma alla presenza di un ufficiale celebrante.

Quest’ultima modalità non è prevista solo – se in tempo di guerra – per i militari e le persone che, per ragioni di servizio, si trovano al seguito delle forze armate. E’ consentita la celebrazione anche se uno degli sposi risiede all’estero e sussistono gravi motivi, che devono essere valutati dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro futuro sposo.
La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
Deve essere fatta per atto pubblico, mentre i militari e le persone al seguito delle forze armate possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Devono intercorrere centottanta giorni tra quello in cui la procura è stata rilasciata a quello del matrimonio.


LA NORMATIVA INTERNAZIONALE

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica

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