CRONACA AGGIORNATA OGNI ORA

Condividi:

Pubblicato il 14/07/2020

SENTENZE DEL TAR SULLE ESLUSIONI DAGLI ARRUOLAMENTI DEI CARABINIERI

TATUAGGI
E’ illegittima l’esclusione da un concorso per arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in ragione dell’inidoneità fisica del candidato per la presenza di un tatuaggio, atteso che la Commissione medica non può fondare il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona scoperta del corpo, ma deve darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la figura del candidato risulti deturpata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle possa attribuirsi allo stesso una personalità abnorme.

Carabinieri: motivazione del giudizio di esclusione

Nei concorsi per il reclutamento di personale nell’Arma dei Carabinieri il giudizio di esclusione di un concorrente relativo alla presenza sul corpo di tatuaggi va espresso a seguito di istruttoria ed essere motivato in ordine alla visibilità degli stessi in riferimento l’ubicazione del tatuaggio e la sua effettiva consistenza.

Consiglio di Stato sez. IV, 19/03/2020, n.1962

L’idoneità a prestare servizio in una forza armata

L’arma dei Carabinieri oltre che Forza Armata con prerogative e compiti esclusivi e specificatamente riferiti anche ai compiti di Polizia Militare è anche una Forza di Polizia con compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; quindi l’idoneità attitudinale a prestare servizio in una forza armata non rappresenta elemento decisivo all’ottenimento dello stesso giudizio per l’Arma dei Carabinieri.

Consiglio di Stato sez. IV, 25/02/2020, n.1402

Leggi anche